Statuto NOMAGLIO |
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| Comunitŕ Montana Dora Baltea Canavesana / Nomaglio / I Regolamenti | |||
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COMUNE DI NOMAGLIO Provincia di Torino STATUTO COMUNALE ai sensi della Legge n. 142/90 INDICE
TITOLO I
IL COMUNE
TITOLO II
ORGANI ELETTIVI
CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO II LA GIUNTA COMUNALE
CAPO III IL SINDACO
TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI CAPO I SEGRETARIO COMUNALE
CAPO II UFFICI
TITOLO IV SERVIZI
TITOLO V CONTROLLO INTERNO
TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
CAPO II FORME COLLABORATIVE
TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
CAPO III TUTELA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE
CAPO IV DIFENSORE CIVICO
TITOLO VIII FUNZIONE FORMATIVA
TITOLO
I IL
COMUNE ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI 1. Il Comune di Andrate è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato. 2. L’autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto. ART. 2 FINALITA’ 1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e delle tradizioni. 2. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. 3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. 4. Il Comune favorisce tutte le iniziative concertate con la Comunità Montana in particolare quelle dirette al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio. 5. Il Comune promuove e favorisce iniziative umanitarie e scambi culturali anche con popolazioni e comunità esterne. 6. Il Comune può adottare carte di diritti, elaborate da cittadini, associazioni o Enti, fatte proprie dal Consiglio Comunale. 7. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: a. il rispetto della dignità umana; b. il rispetto del principio di uguaglianza tra uomo e donna; c. il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali, territoriali, ambientali e geologici esistenti nel proprio ambito; d. la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; e. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con attività delle organizzazioni di volontariato; f. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita; g. il sostegno e la promozione di attività nel campo della scuola, dello sport, del turismo, dell’arte e del tempo libero. ART. 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, agricole, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio. 3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. 4. Al fine di raggiungere e garantire una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana. ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE 1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Andrate. 2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 9,8 confinante con i Comuni di Donato, Chiaverano, Borgofranco d’Ivrea, Nomaglio, Settimo Vittone. 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. 4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o dei confini può essere disposta ai sensi di legge previa consultazione popolare. ART. 5 ALBO PRETORIO 1. Il Consiglio comunale individua apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 2. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione. ART. 6 STEMMA E GONFALONE 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Andrate e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica. 2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica. 3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati. TITOLO
II ORGANI ELETTIVI ART. 7 ORGANI 1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. ART. 8 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto. 2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. 3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta privata”. 4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità . In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente. 5. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, dal segretario comunale e dal Consigliere anziano. I verbali della Giunta comunale sono firmati dal Sindaco, dal segretario comunale e dal Vicesindaco. CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE ART. 9 CONSIGLIO COMUNALE 1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità , determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. 2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. ART. 10 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI 1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. 2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità , trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità . 3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione di Comunità Montana, provinciale, regionale, statale e della C.E.E. (Comunità Economica Europea). 4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere. 5. Nella definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende e Istituzioni a esso espressamente riservata dalla Legge, deve essere tutelato il diritto di rappresentanza delle minoranze. ART. 11
SESSIONI E CONVOCAZIONI
1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. 2. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio e in ogni caso, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. 3. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. 4. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. 5. L’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. 6. Tuttavia nei casi d’urgenza, basta che l’avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, tutte le volte che la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni argomento iscritto nel suddetto elenco dovrà essere rinviato al giorno seguente. 7. Per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta si applica quanto stabilito nel comma precedente. 8. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell’Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. 9. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati al Comune; però in seconda convocazione, che avrà luogo non prima di 24 ore, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 membri. 10. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio. 11. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno: a. per l’approvazione del bilancio di previsione; b. per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente. 12. Gli adempimenti previsti al 1° e 2° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vicesindaco ai sensi dell’art. 27. Restano comunque di competenza del Sindaco, o del suo sostituto, la convocazione e la presidenza della seduta del Consiglio per l’adozione degli atti formali preliminarmente occorrenti per il perfezionamento delle dimissioni e della decadenza del Sindaco stesso. 13. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta comunale. ART. 12 COMMISSIONI CONSILIARI 1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e temporanee. 2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le modalità di costituzione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. 3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti. 4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri titolari di delega ogniqualvolta questi lo richiedano. ART. 13 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI 1. Il compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso. 2. Compito delle commissioni temporanee è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio comunale. 3. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni: a. la nomina del Presidente della Commissione; b. forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione; c. metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte. ART. 14 CONSIGLIERI 1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. 2. Le funzioni di “Consigliere anziano” sono esercitate dal Consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di suffragi. 3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. ART. 15 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI 1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento. 2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri tecnici, contabili e di legittimità di cui all’art. 53 della Legge n. 142/90. 3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. 4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere e il segretario comunale devono trasmettere annualmente copia della propria dichiarazione dei redditi o modello 101 entro 30 giorni dalla presentazione. 5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dagli enti dipendenti, dalle aziende speciali, nonché dalle società di capitali alle quali partecipi il Comune, tutte le informazioni in loro possesso che siano utili all’espletamento del mandato in base alla disciplina contenuta in apposito regolamento. ART. 16 GRUPPI CONSILIARI 1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale e al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della legislazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. 2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. ART. 17 RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA 1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati con le modalità di legge. 2. In caso di inadempienza del Consiglio Comunale, le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, ai sensi dell’art. 36, comma 5, legge 8 giugno 1990 n. 142, sentiti i capigruppo consiliari.  CAPO II LA GIUNTA COMUNALE ART. 18 GIUNTA COMUNALE 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità , della trasparenza e dell’efficienza. 3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. ART. 19 ELEZIONI E PREROGATIVE 1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitariamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. 2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o di entrambi gli Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio, e ne esercita provvisoriamente le funzioni. 3. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale. 4. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità , la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. 5. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta. La decadenza ha effetto dalla elezione della nuova Giunta. ART. 20 COMPOSIZIONE 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 2 assessori, tra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale. 2. La Giunta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e di non incompatibilità dei propri componenti. 3. Il Sindaco da comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva all’elezione, della nomina dei componenti della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. 4. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge, le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta Comunale. Questa rimane in carico sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. ART. 21 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. 2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità della stessa. 3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. ART. 22 ATTRIBUZIONI 1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità , nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio. 2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. 3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di governo: a. propone al Consiglio i regolamenti; b. approva progetti, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio, al Sindaco ed al segretario; c. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione; e. elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe; f. nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate; g. adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi; h. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone; i. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto; j. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per il referendum, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento; k. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo; l. approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio; m. riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi; n. formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo; o. adotta le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti. 4. La Giunta, altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzative: a. decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente; b. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale; c. stabilisce l’orario di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme contrattuali, previo parere del segretario e dei dirigenti. CAPO III IL SINDACO ART. 23 ELEZIONI E COMPETENZE 1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione. 2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento nelle forme previste dalla legge. 3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla dalla spalla destra. 4. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. 5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all’ufficio. ART. 23 bis CESSAZIONE DALLA CARICA 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. 2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. ART. 23 ter MOZIONE DI SFIDUCIA 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motiva e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti. ART. 24 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Sindaco: a. ha la rappresentanza generale dell’Ente; b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune; c. coordina e stimola l’attività della Giunta e dei singoli Assessori; d. può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta; e. impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi; f. ha facoltà di delega; g. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale a seconda della competenza; h. concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l’Ente; i. convoca i comizi per i referendum consultivi; j. adotta ordinanze ordinarie; k. rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie; l. emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, espropri, che la legge, genericamente assegna alla competenza del Comune; m. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta; n. approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali; o. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del segretario comunale; p. determina l’orario di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali; q. coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche; r. fa pervenire all’ufficio del segretario comunale l’atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta; s. stipula in rappresentanza del Comune presso aziende ed istituzioni quando non abbia provveduto il Consiglio comunale, sentiti i capogruppi consiliari; t. provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; u. sovrintende il servizio di polizia municipale. ART. 25 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA 1. Il Sindaco: a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati; b. promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune; c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune; d. può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale; e. collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni; f. promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartententi al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta; g. controlla l’attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato. ART. 26 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE 1. Il Sindaco: a. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale sentita la Giunta e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione, entro 20 giorni inserendo le questioni richieste nell’ordine del giorno; b. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare; c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi; d. propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede; e. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze e attribuzioni ad uno o più assessori; f. delega al segretario comunale la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori; g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio. ART. 27 VICESINDACO 1. Il Vicesindaco è nominato in sede di costituzione della Giunta, dal Sindaco. 2. Oltre alle funzioni di cui al 1° comma dell’art. 22 del presente statuto, allo stesso compete la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi delle Leggi vigenti. 3. In assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, assume le funzioni vicarie l’altro Assessore. 4. Della nomina del Vicesindaco e del criterio per le eventuali sostituzioni temporanee del Sindaco e del Vicesindaco viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione. 5. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco o all’altro Assessore, deve essere fatto comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge. TITOLO
III ORGANI
BUROCRATICI ED UFFICI CAPO I SEGRETARIO COMUNALE ART. 28 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE 1. L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto. 2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi. 3. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta. 4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto. ART. 29 ATTRIBUZIONI GESTIONALI 1. Al segretario comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto a organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica. 2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti: a. predisposizione di programmi di attuazione, relazione, progettazione di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi; b. organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi; c. ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta; d. liquidazione di spese regolarmente ordinate; e. presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente; f. verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l’esecuzione delle deliberazioni; g. verifica della efficacia e della efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi predisposto; h. liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento; i. sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso; j. adozione dei provvedimenti necessari per l’accettazione e lo svincolo delle cauzioni; k. formulazione di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi. ART. 30 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE 1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne. 2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri. 3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi. ART. 31 ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO 1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale. 2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti nel regolamento. 3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia. 4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari. ART. 32 ATTRIBUZIONI DI LEGALITA’ E GARANZIA 1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e egli altri organi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge. 2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale. 3. Preside l’ufficio comunale per il referendum in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum. 4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva. 5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo-comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente. 6. Rilascia documenti, notizie e permessi d’accesso alle strutture a cittadini e consiglieri comunali, nell’ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza. 7. Firma in rappresentanza del Comune gli atti notarili di compravendita di beni comunali preventivamente approvati dal Consiglio o dalla Giunta in base alla propria competenza. CAPO II UFFICI ART. 33 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI 1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi: a. organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi; b. analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato; c. individuazione di responsabilità strettamente collegata nell’ambito di autonomia decisionale dei soggetti; d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale; 2. Il regolamento può individuare forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna. ART. 34 STRUTTURA 1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente, secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati. ART. 35 PERSONALE 1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. 2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto. 3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare: a. struttura organizzativo-funzionale; b. dotazione organica; c. modalità di assunzione e cessazione dal servizio; d. diritti, doveri e sanzioni; e. modalità organizzative della commissione di disciplina; f. trattamento economico. ART. 35 bis ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti. la dotazione organica del personale e, in conformità alla norma di legge e del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi. 2. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare, in particolare: a. i poteri di spesa dei dirigenti, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio; b. i criteri di individuazione dell’idonea dotazione della pianta organica, previa rilevazione biennale dei carichi funzionali di lavoro; c. i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l’affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne; d. l’attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione relativi alle competenze dell’ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie cautelari; e. l’attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni discrezionali; f. la definizione della Presidenza delle commissioni di concorso; g. l’istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati. TITOLO
IV SERVIZI ART. 36 FORME DI GESTIONE 1. L’attivazione diretta a conseguire, nell’interesse della comunità , obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge. 2. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme: a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda; b. in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c. a messo in azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale; d. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; 3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. 4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale. Il capitale locale deve essere pubblico. 5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio. 6. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. 7. Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente. ART. 37 GESTIONE IN ECONOMIA 1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. ART. 38 AZIENDA SPECIALE 1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile. 2. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende. 3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco fuori dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. ART. 39 ISTITUZIONE 1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente relativo regolamento che disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. 2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità d’esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. 3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità . 4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione. 5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore. ART. 40 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell’Istituzione sono nominati dal Sindaco al di fuori del Consiglio Comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. 2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giudiridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo. 3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento. ART. 41 IL PRESIDENTE DELL’ISTITUZIONE 1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione. ART. 42 IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 1. Il Direttore dell’Istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal Regolamento. 2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni. ART. 43 NOMINA E REVOCA 1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. 2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 5 giorni prima dell’adunanza. 3. Il Presidente e i singoli componenti possono essere revocati, con provvedimento motivato, dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione. 4. Ai suddetti amministratori è esteso l’obbligo previsto dall’art. 15, quarto comma, del presente Statuto. ART. 44 SOCIETA’ A PREVALENTE CAPITALE LOCALE 1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune, e deve essere precisato che il capitale locale deve essere pubblico. ART. 45 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI 1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività , ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere. TITOLO
V CONTROLLO INTERNO ART. 46 PRINCIPI E CRITERI 1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune. 2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e alla gestione dei servizi. 3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto. 4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente. ART. 47 REVISORE DEI CONTI 1. Il revisore dei conti, oltre a possere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità nei limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze. TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE ART. 48 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE 1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale. CAPO II FORME COLLABORATIVE ART. 49 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE 1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione. ART. 50 CONVENZIONI 1. L’Amministrazione Comunale promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali anche di altre Regioni (ivi compresa la Comunità Montana) e loro Enti strumentali. 2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. ART. 51 CONSORZI 1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell’articolo precedente. 2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 50 deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti. 3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio e deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili. 4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. ART. 52 UNIONE DI COMUNI 1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 49 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività . 2. L’amministrazione comunale può proporre la trasformazione della Comunità Montana in unione di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tale Ente. ART. 53 ACCORDI DI PROGRAMMA 1. L’Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge. 2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l’amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima. 3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo previa deliberazione d’intenti del Consiglio comunale con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto. TITOLO
VII PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA ART. 54 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 55 ISTANZE
ART. 56 PETIZIONI
ART. 57 PROPOSTE
CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE ART. 58 FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 59 VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE
ART. 60 FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
ART. 61 REFERENDUM CONSULTIVI
ART. 62 EFFETTI DEL REFERENDUM
CAPO III TUTELA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE ART. 63 DIRITTO DI ACCESSO
ART. 64 CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI
CAPO IV DIFENSORE CIVICO ART. 65 FINALITA’
ART. 66 ELEZIONE E FUNZIONAMENTO
TITOLO
VIII FUNZIONE NORMATIVA ART. 67 STATUTO
ART. 68 REGOLAMENTI
ART. 69 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
ART. 70 ORDINANZE
ART. 71 NORME TRANSITORIE E FINALI
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