LANAS ha avviato in Piemonte, allinizio del corrente anno,
uniniziativa di verifica degli accessi sulle strade di sua competenza cui
ha fatto seguire la notifica dei canoni provvisori accertati.
Lesosità e linsostenibilità dei canoni intimati ha
suscitato una reazione ed una vibrante protesta da parte degli interessati
nonché delle istituzioni (Province, Comunità Montane e Comuni) e
delle Associazioni di categoria.
Gli importi richiesti, in particolare quelli riguardanti gli accessi ai fondi
rustici, sono assurdi in relazione allinteresse economico
dellattività agricola svolta.
La situazione è aggravata nelle aree montane ove, in molti casi, il
canone annuale richiesto supera il valore dellappezzamento di terreno.
Il notevole frazionamento aziendale appesantisce ulteriormente tale contesto.
Bisogna inoltre considerare la valenza acquisita dallattività
agricola nella tutela ambientale e paesaggistica e nella sostenibilità
sociale, senza dimenticare il sacrificio di superficie coltivabile richiesto
per la costruzione e lampliamento di strade e di altre infrastrutture di
interesse pubblico.
Per questi motivi si ritiene che gli importi richiesti debbano essere rivisti,
aggiungendo un comma allart, 27 del Codice della Strada (D. Lg. n.
285/1992), che stabilisca, per gli accessi unici ed indispensabili ai
fabbricati rurali ed ai fondi rustici ubicati in aree montane, un esonero
totale ed una riduzione dellottanta per cento per quelli posti in altre
aree territoriali.
Sono poi previste due norme transitorie di raccordo con le disposizioni vigenti
aggiungendo due commi allart. 234 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285:
5 bis. Stabilisce che le nuove tariffe agevolate si applicano dal 1°
gennaio 2007 sia alle autorizzazioni già in essere che a quelle nuove.
5 ter. Si tratta di una sanatoria per gli accessi agricoli storici.
Considerando la modesta incidenza che questi hanno sul traffico stradale, si
ritiene opportuno salvaguardarli in deroga alle distanze stabilite dal comma 3
dellart. 45 del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992)
a condizione che venga presentata la richiesta di regolarizzazione entro il 31
dicembre 2007
Proposta di modifica dellart. 27 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Dopo
il comma 8 aggiungere:
8 bis. Quando lautorizzazione abbia ad oggetto accessi agricoli unici e
indispensabili ai fabbricati rurali e ai fondi rustici, la somma dovuta
è ridotta ad un quinto di quella determinata ai sensi del comma 8.
Lautorizzazione è rilasciata a titolo gratuito quando tali accessi
siano situati in Comuni classificati montani o parzialmente montani.
Proposta di modifica dellart. 234 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Dopo
il comma 5 aggiungere:
5 bis. Il comma 8 bis dellart. 27 si applica alle autorizzazioni
rilasciate a far data dal 1 gennaio 2007, anche in relazione alle richieste
presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1 gennaio
2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente
sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8 bis.
5 ter. Per le richieste di regolarizzazione pervenute entro il 31.12.2007,
lente proprietario autorizza gli accessi agricoli preesistenti alla data
di entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, anche in deroga alle
distanze minime di cui al comma 3 dellart. 45 del d.p.r. 16.12.1992 n.
495 sempre che la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso e che si
rispettino i criteri di cui al comma 5 della stessa norma. Il requisito di
preesistenza dellaccesso deve essere dimostrabile tramite atto pubblico
che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di
entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.